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L’Imprenditore |
Il codice civile all’art. 2082 definisce l’Imprenditore come “colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e/o dello scambio di beni e servizi”, ossia, in parole semplici, la persona che con il proprio lavoro produce o scambia dei beni o servizi. |
L’attività viene considerata “attività d’impresa” quando:
- ha un fine economico (ossia è diretta a produrre o scambiare beni o servizi con lo scopo di creare nuova ricchezza)
- è organizzata tramite un’azienda (l’azienda è lo strumento necessario per svolgere questa attività di impresa, ossia tutto quello che viene utilizzato a questo scopo - mobili, attrezzature, ecc.)
- è esercitata in forma professionale (ossia la persona dedica la maggior parte del suo tempo all’impresa, ossia non è un hobby o un passatempo…)
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Quindi, per chiarire maggiormente i termini utilizzati, l’impresa è l’attività svolta, l’Azienda è lo strumento necessario e la ditta è la denominazione commerciale.
L'iniziativa economica può consistere nell'esercizio di:
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
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L'Imprenditore, che si contraddistingue per il rischio che assume nel gestire l'attività, ha l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese, di tenere le scritture contabili ed è soggetto al fallimento. |
Il codice civile distingue tre figure di imprenditori:
- commerciale - che esercita attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ed attività di servizi;
- agricolo - per la coltivazione del fondo, la silvicultura, l’allevamento del bestiame e tutte le attività connesse alle precedenti;
- piccolo - per lo più un imprenditore artigiano.
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L’iter burocratico per avviare un’impresa è il seguente:
- costituzione della società presso un notaio (solo per le società),
- richiesta del numero di Partita IVA presso l’ufficio IVA,
- i scrizione al Registro delle Imprese (RI) oppure denuncia ala REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative per coloro che esercitano attività economiche e professionali non riconducibili ad Albi, Ordini e Collegi) presso la Camera di commercio della provincia ove ha sede legale l’attività,
- apertura delle posizioni Inps e Inail,
- vidimazione dei libri contabili.
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