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L’Imprenditore

Il codice civile all’art. 2082 definisce l’Imprenditore come “colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e/o dello scambio di beni e servizi”, ossia, in parole semplici, la persona che con il proprio lavoro produce o scambia dei beni o servizi.

L’attività viene considerata “attività d’impresa” quando:

  • ha un fine economico (ossia è diretta a produrre o scambiare beni o servizi con lo scopo di creare nuova ricchezza)
  • è organizzata tramite un’azienda (l’azienda è lo strumento necessario per svolgere questa attività di impresa, ossia tutto quello che viene utilizzato a questo scopo - mobili, attrezzature, ecc.)
  • è esercitata in forma professionale (ossia la persona dedica la maggior parte del suo tempo all’impresa, ossia non è un hobby o un passatempo…)

Quindi, per chiarire maggiormente i termini utilizzati, l’impresa è l’attività svolta, l’Azienda è lo strumento necessario e la ditta è la denominazione commerciale.

L'iniziativa economica può consistere nell'esercizio di:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'Imprenditore, che si contraddistingue per il rischio che assume nel gestire l'attività, ha l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese, di tenere le scritture contabili ed è soggetto al fallimento.

Il codice civile distingue tre figure di imprenditori:

  • commerciale - che esercita attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ed attività di servizi;
  • agricolo - per la coltivazione del fondo, la silvicultura, l’allevamento del bestiame e tutte le attività connesse alle precedenti;
  • piccolo - per lo più un imprenditore artigiano.

L’iter burocratico per avviare un’impresa è il seguente:

  • costituzione della società presso un notaio (solo per le società),
  • richiesta del numero di Partita IVA presso l’ufficio IVA,
  • i scrizione al Registro delle Imprese (RI) oppure denuncia ala REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative per coloro che esercitano attività economiche e professionali non riconducibili ad Albi, Ordini e Collegi) presso la Camera di commercio della provincia ove ha sede legale l’attività,
  • apertura delle posizioni Inps e Inail,
  • vidimazione dei libri contabili.
 
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